Cyberbullismo: cosa dice la legge approvata dal Parlamento

Mercoledì 17 maggio la Camera dei deputati ha approvato in maniera definitiva la proposta di legge relativa le “disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber bullismo”.

Il provvedimento, che si compone di sette articoli, ha visto la luce dopo 2 anni di discussioni (il Senato approvò la prima formulazione il 20 maggio 2015) e quattro letture parlamentari.

Ma quali sono le novità introdotte? Cosa dice il testo del provvedimento? Cosa si intende per cyber-bullismo?

A rispondere a quest’ultima domanda è lo stesso testo di legge che definisce il cyber bullismo come "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo". (art.1)

Grazie alla legge appena approvata, da oggi in poi, il minorenne (maggiore di 14 anni) vittima di cyberbullismo (o i suoi genitori) può rivolgersi al gestore del sito Internet[1] o del social media per ottenere l’oscuramento, la rimozione e/o blocco di qualsiasi altro dato personale del minore diffuso su Internet (con conservazione dei dati originali) entro 48 ore. In caso di mancata rimozione, la vittima può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali che deve provvedere, in base alla normativa vigente, entro le successive 48 ore (art.2).

Il provvedimento prevede poi l’istituzione di un tavolo tecnico che dovrà provvedere alla strutturazione di un piano di azione contro il cyber bullismo, che anche avvalendosi della collaborazione della Polizia Postale e dovrà realizzare un sistema di raccolta di dati finalizzato non soltanto al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni, ma anche al controllo dei contenuti per la tutela dei minori (art.3).

Parallelamente il MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) dovrà realizzare delle linee di orientamento per l’adozione di misure di contrasto in ambito scolastico che dovranno prevedere:

  • la specifica formazione del personale scolastico, con la partecipazione di un referente per ogni autonomia scolastica che dovrà collaborare con le Forze di polizia e con le associazioni e con i centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio;

  • la promozione di un ruolo attivo degli studenti (oltre che ex studenti già opportunamente formati all'interno dell'istituto scolastico) nella prevenzione e nel contrasto dei cyberbullismo;

  • la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti;

  • un sistema di governance efficace, diretto dallo stesso Ministero dell'istruzione.


Vengono inoltre previsti:

  • L’obbligo da parte del dirigente responsabile dell'istituto – solo per i casi che non costituiscono reato - di informare tempestivamente i genitori (o i tutori) dei minori coinvolti e di attivare adeguate azioni educative;

  • la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti di scuole, coinvolgendo altri soggetti come le prefetture, gli enti locali, le Forze di polizia e ogni altra istituzione, ente o associazione competente in materia;

  • la promozione dell'educazione all'uso consapevole della rete Internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche da parte di ogni scuola, nell'ambito della rispettiva autonomia;

  • specifici progetti personalizzati ad opera dei servizi territoriali (non solo sociali), finalizzati al sostegno dei minori vittime di atti di cyberbullismo ed alla rieducazione, anche tramite attività riparatorie, dei minori artefici di tali condotte;

  • l’ammonimento del questore, il quale – in mancanza di querela o presentata denuncia per i reati di ingiuria[2], diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati personali - potrà convocare il minore responsabile (insieme ad almeno un genitore), ammonendolo oralmente ed invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge;

  • il rifinanziamento del Fondo per il contrasto della pedopornografia su Internet con 203.000 euro per ciascun anno del triennio 2017-2019.


Si poteva fare qualcosa di più?

Probabilmente si. Innanzitutto si poteva tenere l’ impostazione originaria del ddl che riguardava non solo i casi di cyber-bullismo, ma anche quelli di bullismo. Un impianto volto a garantire una cornice normativa unitaria che si è persa con le ultime modifiche del Senato.

Il testo inoltre appare troppo sbilanciato su un’impostazione esclusivamente “preventiva ed educativa”, senza fornire anche strumenti efficaci di sanzione e recupero dei soggetti che portano avanti atti di “cyber-bullismo”.  Anche in questo caso, le ultime modifiche del Senato hanno eliminato lart.8 del provvedimento che prevedeva anche strumenti di natura penale.

Nonostante questo la norma approvata questa settimana è senza dubbio un passo in avanti. Va a riempire un vuoto normativo importante e da una prima risposta ad un fenomeno che con i moderni strumenti di comunicazione ha trovato forme e livelli nuovi di violenza.

 

 

[1] L'articolo 1 definisce, inoltre, quale gestore del sito Internet il prestatore di servizi della società d'informazione, diverso da quello degli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo n. 70/2003, che sulla rete Internet cura la gestione di un sito in cui possono manifestarsi fenomeni di cyberbullismo. Appaiono sostanzialmente esclusi dalla definizione di "gestore del sito Internet", e quindi dall'ambito di applicazione del provvedimento, gli access provider (cioè i provider che forniscono connessione a Internet, come Vodafone o Telecom Italia), nonché i cache provider, cioè i provider che memorizzano temporaneamente siti web, e i motori di ricerca. Rientrano invece nella definizione di "gestori del sito Internet" tutti i prestatori di servizi che curano la gestione dei contenuti di un sito dove si riscontrano condotte di bullismo informatico.

[2] L'ingiuria costituisce attualmente illecito civile che obbliga, oltre che al risarcimento del danno all'offeso disposto dal giudice, anche al pagamento di una sanzione pecuniaria civile (da 100 a 8.000 euro), da versare all'entrata del bilancio dello Stato.

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