“Nuovo codice degli appalti”, soliti vecchi vizi: 1236 pagine

Con il decreto legislativo 50/2016 il governo ha annunciato il 'Nuovo Codice Appalti'. C'era bisogno di tale Codice? Difficilmente si trovera'  un esperto che risponda di si'.Contrariamente a quanto si crede l'Italia gode delle leggi piu' dettagliate e restrittive in materia e la nostra produzione legislativa non teme confronti. Di un Nuovo Codice vi sarebbe bisogno nel caso si volesse semplificare e mettere ordine alla montagna di provvedimenti che negli anni si sono affastellati sui Contratti Pubblici.Invece si e' preferito sfruttare la prima occasione utile per fare l'ennesimo provvedimento volto a 'STRONCARE LA CORRUZIONE ED IL MALAFFARE''. Nella realta' si sarebbero dovute recepire 3(tre) direttive UE , esattamente le numero 23 –24 e 25 del 2014.Si tratta di tre provvedimenti Comunitari previsti nell’ambito della periodica revisione degli strumenti legislativi a disposizione delle Stazioni Appaltanti per procedere a Lavori Pubblici, Servizi ed Acquisti.
Essi vanno infatti a sostituire analoghe direttive UE vecchie di circa 10 anni . Molto semplicemente e con una certa chiarezza esse disciplinano il Settore delle Concessioni (la 23/2014) ,gli appalti dei Comuni Regioni ecc (la 24/2014) e gli appalti dei cd Settori esclusi , vale a dire Trasporti , Acqua ,Energia , Posta ecc (la 25/2014). Tutto molto semplice , chiaro , limpido. Come da Trattato UE le direttive vanno adottate entro 2 anni dalla loro pubblicazione in Gazzetta UE, limite che stava scadendo. Il governo , ed anche tutte le forze politiche in Parlamento, hanno preferito chiamarlo pomposamente 'NUOVO CODICE ecc "

Il Governo (ed il Parlamento nella DELEGA) ha utilizzato dal punto di vista comunicativo un atto dovuto trasformandolo in un intervento utile alla quotidiana battaglia politica contro la corruzione, il malcostume ecc.. Tuttavia il governo va in parte scusato : tutti i precedenti esecutivi avevano fatto la stessa cosa !!

Purtroppo si e' voluto copiare dai precedenti governi anche la parte sostanziale producendo un testo talmente farraginoso che dara' luogo ad infiniti seminari di esperti , approfondimenti , proposte di riforma del testo e riforme effettive del testo ; tutte motivate dalla necessita' di stroncare il malaffare. . Invece di 3 distinti provvedimenti si e' invece preferito mettere le tre Direttive UE in un unico testo , appesantendolo con una serie di misure volte ( come sempre) a combattere malcostume e corruzione. A corredo il Ministero ha poi prooveduto ad emanare un testo chiamato 'Tabella di concordanza ..’’ fra le 3 direttive UE e la nuova disciplina dello Stato italiano. Si tratta di un provvedimento di 1236 (milleduecentotrentasei ) pagine!!!!

Un documento evidentemente necessario per consentire a Bruxelles di rintracciare nel testo italico le direttive che si era obbligati a recepire. Senza tale Guida anche il piu' solerte dei funzionari UE non riuscirebbe a rintracciare le norme UE nell provvedimento digs 50/2016 .

Chi volesse esrcitarsi trovera’ qui’ di seguito i provvedimenti in questione :

http://eurlex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2014.094.01.0001.01.ITA
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=celex%3A32014L0024
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0025
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
http://ftpmaggioli.cloud.elogic.it/tabelle_concordanza_codice_appalti.pdf

Si deve inoltre sapere che , per atto costitutivo UE , i singoli Stati riconoscono la supremazia delle norme UE sulle misure analoghe che un singolo Stato puo' adottare qualora la legge Nazionale per come e' scritta o per la giurisprudenza susseguente , entri in conflitto con Direttive e Regolamenti Comunitari. Quindi si e' prodotto non soltanto un testo complicato ma anche inutile : se infatti un Parlamento Nazionale fa un provvedimento troppo 'lasco' o protettivo degli interessi 'locali' questo in sede di Corte di Giustizia Europea soccombe perche' ostacola la Concorrenza ed i diritti delle

Imprese Concorrenti, se invece dovesse adottare testi molto piu' 'Stringenti' questi cadrebbero in quanto limitanti il Potere delle stazioni appaltanti di perseguire il proprio interesse.

Gli unici casi in cui puo' prevalere il testo Nazionale sono costituiti dalle previsioni delle normative comunitarie laddove recitano : Gli Stati membri possono ...ecc .

Le Direttive Comunitarie in materia di Appalti Pubblici richiedono un minimo di adattamento culturale ( in compenso sono chiare !! ) , poiche' hanno sempre dovuto 'mediare' fra l'impostazione anglosassone tesa ad enunciare pochi principi ed a lasciare alla prassi ed alla giurisprudenza a fare da 'regolamento' e la tradizione piu' continentale tesa a dettagliare procedure ed obblighi gia' in sede legislativa. Col passare del tempo anche le norme Comunitarie si sono sempre piu' dettagliate e, quindi, appesantite. Essendo prevalenti ci si dovrebbe aspettare che uno Stato le adotti senza ulteriormente complicare le procedure. Invece da noi si fa il contrario costruendo il terreno fertile per ricorsi, interpretazioni divergenti, allungamento sei tempi ecc.

Un esempio illuminante della tensione esistente fra le diverse scuole di pensiero si ha in modo anche comico nell art su corruzione e conflitto di interesse (art 35 Direttiva UE 23/2014)

Esso e' stato introdotto in modo esplicito per la prima volta in seguito alla corruzione presente negli stati Balcanici ,l'italia , la Grecia ecc.

Va da se' che una legge che disciplina e regolamenta gli Appalti Pubblici e' essa stessa implicitamente antimalaffare.

Non si capisce quindi la necessita' di un articolo ad hoc, a meno che non si pensi che la legge favorisca la corruzione .La UE ha risolto brillantemente la querelle rinviando il problema ai singoli Stati tramite il seguente articolo : Art 35 direttiva 23 2014 Lotta alla corruzione e prevenzione dei conflitti di interesse

Gli Stati membri dispongono che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottino misure adeguate per combattere le frodi, il clientelismo e la corruzione e per prevenire, individuare e risolvere in modo efficace i conflitti di interesse insorti nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione della concessione, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la trasparenza della procedura di aggiudicazione e la parità di trattamento di tutti i candidati e gli offerenti ( duri...)...............per poi continuare.....

Per quanto riguarda i conflitti di interesse, le misure adottate non vanno al di là di quanto sia strettamente necessario per prevenire un conflitto di interessi potenziale o eliminare il conflitto di interessi identificato . ( purche' non si esageri con le regole!!)

Praticamente si dice ai Paesi nordici di non perdere tempo a dettagliare in modo eccessivo, mentre si lasciano liberi i paesi del Sud di 'comunicare' la riduzione ' dellla corruzione grazie alla 'produzione ' legislativa!!

Alcune domande che vengono spontanee :

A) Se si pensa che e' necessario produrre sempre piu' 'legge' e sempre maggiore 'regolamentazione' per contrastare il mal costume perche' mai le norme Comunitarie in molti Paesi UE sono sufficienti alla bisogna ?

B) Perche' Imprese Primarie in Italia ricorrono sempre contro il risultato di una gara di Appalto mentre le stesse non lo fanno mai in Francia o in Germania ? Men che meno in Inghilterra?

Renzo Brunetti

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